Custodia del Grifo Arciere

CELERITER CUM VIRTUTE COELI SECURITATEM ADIUVAT

  

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Articolo 2  - Consiglio Esecutivo

 

 

b) Un Consiglio Esecutivo

E’ composto da un numero massimo di 5 Membri, aumentabili, secondo le disposizioni del presente Statuto. Presiede alla vita dell’Associazione, rappresentandone il governo e l’espressione ed esecutiva della stessa.

E’ costituito da: 

  • un Reggente Generaleev. Gran Maestro d’Artiglieria
  • un Pro Reggente Generale;
  • Rappresentante dei militari in servizio della “Custodia”;
  • Rappresentante dei civili e dei militari in quiescenza della “Custodia del Grifo Arciere”;
  • Ex Reggenti Generali

 

Decide all’unanimità, con giudizio insindacabile, l’attribuzione, il grado e la categoria delle distinzioni da conferire a chi ne fa domanda, dietro l’esame di una pratica personale istruita e presentata da uno specifico delegato in seno al Consiglio Direttivo.

Stabilisce a maggioranza il luogo e le modalità concernenti la riunione annuale dei Membri della Custodia, determinandone gli aspetti protocollari ed organizzativi.

Compila il Regolamento dell’Associazione, propone eventuali modifiche statutarie al Consiglio Direttivo che dovrà approvarle e ratificarle a maggioranza qualificata. Propone attività specifiche nel campo degli scopi statutari dell’Associazione.

 

La carica di Rappresentante dei militari in servizio della “Custodia”, inizialmente nominata dal Reggente Generale, viene successivamente eletta dal Corpo dei membri militari in servizio dell’Associazione su una rosa di 3 candidati forniti dal Consiglio Esecutivo della Custodia o sulla base di ulteriori proposte dei votanti. Dura in carica 5 anni e può essere riconfermata nell’incarico una sola volta.

 

La carica di Rappresentante dei civili e dei militari in  quiescenza della “Custodia del Grifo Arciere”, inizialmente nominata dal Reggente Generale, viene successivamente definita per votazione dei Membri civili e militari in quiescenza dell’Associazione su una rosa di 3 candidati forniti dal Consiglio Esecutivo della Custodia o sulla base di ulteriori proposte dei votanti. Ha mandato quinquennale, rinnovabile una sola volta ed allo scadere del mandato viene sostituito, con lettera di nomina del Reggente Generale, con l’eventuale nuovo eletto.

 

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